Malta la miglior giurisdizione per tasse in investimenti finanziari tradizionali, blockchain, cripto e bitcoin

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Malta la miglior giurisdizione per tasse in investimenti finanziari tradizionali, blockchain, cripto e bitcoin?

 

Dalla crisi del 2008 i mercati finanziari globali stanno presentando un lungo super ciclo di crescita, sostenuto dai massicci interventi di massa monetaria delle banche centrali e dalla continua crescita della spesa dei Governi di tutto il mondo.

 

Tra le asset class che hanno sovra perfomato anche i migliori indici globali, il BTC e le criptovalute hanno strappato il podio in modo imbarazzante, consolidando il lofro successo come assets di investimento a protezione del debasment delle valute fiat, più che come moneta e/o strumento di pagamento (come spesso invece regolamentazioni fuori dal tempo e dalla tecnologia continuano a considerarle).

 

Molti investitori, che abbiano già fatto le scelte di uscire dai loro investimenti o che le faranno a breve, dovranno pagare le tasse sulle plusvalenze realizzate.

 

 

La tassazione di queste plusvalenze e capital gain dipende da 3 fattori:

 

  • Il profilo del titolare dell’asset
  • La residenza fiscale del titolare
  • La residenza fisica ove l’asset è custodito

 

Gli addetti ai lavori conoscono la storia delle criptovalute e del bitcoin a partire dal 2008, nonchè come opera tecnicamente, mentre  è più difficile capire come inquadrarli legalmente e fiscalmente in quanto la materia è nuova e in continua evoluzione.

 

Cosa è legalmente una cripto valuta o asset?

 

E’ difficile inquadrare la moneta virtuale dal punto di vista legale.

 

Gli enti governativi americani la interpretano in maniera differenziata, a partire dal considerarla come rappresentativa di investimenti finanziari oppure una commodity come bene facilmente scambiabili sul mercato o come beni di proprietà non equiparati alle monete o ancora come monete.

L’agenzia delle entrate statunitense considera i bitcoin coinvolti in transazioni economiche soggetti a tassazione dei guadagni e alle imposte

 

Sulla base delle Direttive Eu, recepite poi dall’Italia, la valuta virtuale è definita come:

 

“La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

 

In Italia non è considerata una moneta a corso legale ma viene comunque fiscalmente assimilata  alla valute estere e, pertanto, la moneta virtuale deve essere indicata nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e viene tassata nel momento della conversione se si realizzano plusvalenze. (Regime dichiarativo che a Malta non esiste)

 

Per L’Agenzia delle Entrate  ai privati che nel corso dell’anno, per almeno 7 giorni consecutivi  superano la soglia di possesso di Bitcoin o altre cripto per 51.000 Euro, l’attività viene considerata speculativa e viene richiesto il pagamento delle tasse sulle plusvalenze.

 

 

Chi vuole trasformare il proprio guadagno nelle cripto valute o assets in denaro per motivi diversi, per proteggersi da eventuali cali di prezzo, o per investire in settori tradizionali come puo’ farlo in maniera fiscalmente efficiente?

 

 

Malta è considerata una giurisdizione interessante sia per investimenti finanziari tradizionali sia per cripto e bitcoin

  

Perchè?

 

 

Malta, a parte essere una splendida isola nel bel mezzo del mare Mediterraneo frequentata da gente proveniente da tutte le parti del mondo,  puo’ essere una interessante giurisdizione dal punto di vista fiscale grazie al

 

 

  • suo sistema di tassazione territoriale per i non domiciliati
  • nessuna tassa patrimoniale
  • nessun regime dichiarativo
  • nessuna tassa di successione
  • sistema di permessi con schemi speciali per EU e NON EU con tasse flat al 15%

 

 

Come funziona il sistema di tassazione territoriale a Malta?

 

I principali sistemi di tassazione mondiali sono due:

quello della worldwide taxation e quello di territorialita’.

 

Il sistema tributario della “worldwide taxation”, si basa sulla tassazione su base mondiale secondo cui si assoggettano a tassazione i redditi ovunque prodotti nel mondo da parte di una persona fisica residente e non solo quelli prodotti nel territorio dello Stato.

E’ soggetto a questo regime tributario ad esempio la persona fisica cittadino italiano residente in Italia (CH, USA e molti altri nel mondo) che deve quindi pagare le tasse all’erario italiano sulla base di tutti i redditi prodotti in Italia o nel mondo.

 

Diverso e’ il sistema di tassazione su base “territoriale” che si applica ai soggetti non domiciliati che sono tenuti a pagare le tasse nel paese di residenza solo sui redditi ivi prodotti .

E’ soggetto a questo regime tributario ad esempio la persona fisica cittadino italiano che ha trasferito la residenza a Malta che viene considerato non domiciliato in base ad alcune condizioni.

 

Bisogna fare chiarezza sul concetto di domicilio di derivazione anglosassone e non confonderlo con il domicilio anagrafico previsto dal Codice Civile Italiano inteso come il luogo in cui la persona ‘’ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi’’. (art 43 C.C.)

 

Il concetto di domicilio per il diritto anglosassone e’ uno ed e’ quello legato all’intenzione di risiedere stabilmente in un luogo a tempo indeterminato, dove si ha una casa in maniera permanente e delle interconnessioni ed  e’ quello di origine che si acquisisce normalmente dai genitori con la nascita e che ben difficilmente si cambierà nel corso della vita.

 

Secondo la legge Maltese ogni persona acquisisce il domicilio alla nascita cioè normalmente il domicilio dei genitori, indipendentemente dal luogo di effettiva nascita.

 

Solo le persone che trasferiscono la residenza a Malta e considerano Malta come la loro residenza permanente , intesa come ‘’casa’’ con un forte legame con il paese , sono considerate domiciliate a Malta.

Pertanto un cittadino non maltese, ad esempio un cittadino italiano che trasferisce la residenza a Malta, nel rispetto delle norme in materia, senza la volontà predetta di considerarla come ‘’casa’’ in maniera permanente, acquisisce lo status di residente non domiciliato detto anche NON DOM.

 

Come RESIDENTE NON DOM a Malta paghera’ le tasse:

 

  • sul reddito in qualsiasi forma prodotto a Malta e sul capital gain ivi prodotto
  • sui redditi da fonte estera solo se trasferiti a Malta

 

Come RESIDENTE NON DOM a Malta NON paghera’ le tasse:

 

  • sul ‘’clean capital’’ rimesso a Malta
  • sul ‘’capital gain’’ prodotto all’estero e parzialmente o totalmente trasferito a Malta.

 

A seconda della residenza e del domicilio dell’individuo, sorge l’obbligo di imposta sul reddito maltese:

 

  • su base mondiale
  • ‘’remittance basis’’
  • su base territoriale

 

La worldwide taxation si applica al reddito delle persone che sono normalmente residenti e domiciliate a Malta. .

 

In base alla tassazione mondiale, tutti i redditi e le plusvalenze sono soggetti all’imposta maltese ovunque prodotti e ovunque ricevuti.

 

La remittance basis si applica alle persone che non sono domiciliate o non residenti ordinariamente a Malta .

La remittance basis comporta che:

 

  • tutto il reddito prodotto a Malta è soggetto a tassazione, indipendentemente da dove viene ricevuto
  • il reddito prodotto fuori Malta è soggetto all’imposta maltese solo se e nella misura in cui è ricevuto a Malta
  • i capital gains derivanti da fuori Malta non sono soggetti a tassazione, anche se vengono ricevuti a Malta.

 

Le persone che non sono residenti a Malta sono soggette a tassazione solo sul reddito prodotto a Malta ovvero su base territoriale.

 

 

Malta e le cripto assets, cripto valute e il bitcoin

 

Malta è anche stata una delle prime giurisdizioni ad emanare una legislazione specifica in materia di cripto definendo le diverse classi di Virtual Finance Assets, fornendo una regolamentazione per Innovative Technology Arrangements and Services (ITAS) e istituendo una Autorità per l’innovazione digitale competente in materia.

 

La VFA o Virtual Financial Assets è la legge quadro che ha emanato la regolamentazione applicabile agli scambi di criptovalute, ICO, brokers, fornitori di portafogli.

ITAS o Innovative Technology Arrangements and Services ha stabilito i sistemi di registrazione  e responsabilità dei fornitori di servizi blockchain.

 

MDIA o Malta Digital Innovation Authority e’ l’organismo per il controllo dello sviluppo tecnologico di blockchain e criptovalute.

 

Malta Financial Services Authority o MFSA rimane la principale autorità di regolamentazione di Malta responsabile della supervisione delle licenze delle aziende nello spazio digitale, sia che si tratti di blockchain, criptovalute e altre tecnologie innovative.

 

TASSAZIONE CRIPTO A MALTA

 

(svolte all’infuori di attività e business strutturati, a cui rimandiamo le relative regole che si applicano in questi casi che idealmente coinvolgono strutture societarie – https://www.maltaway.com/dividend-tax-in-europe-and-the-smart-corporate-tax-system-in-malta-with-full-imputation/ )

 

I cripto assets sono state qualificati come un asset finanziario virtuale distinto da altri strumenti finanziari e dalla moneta elettronica intesa come “mezzo di pagamento, mezzo di scambio o riserva di valore”.

 

Il trattamento fiscale delle transazioni che coinvolgono monete come Bitcoin è identico al trattamento fiscale delle transazioni che coinvolgono valuta fiat o convenzionale. Come tali, le monete non rientrano nell’ambito dell’imposta sul reddito e delle imposte, e i guadagni sui trasferimenti isolati non saranno tassati a Malta.

 

In linea di principio sono classificati come token divisi in due categorie: financial tokens o utility tokens.

 

I tokens finanziari sono definiti come simili ad azioni, obbligazioni, quote di organismi di investimento collettivo mentre i token di utilità sono classificati come beni utilizzabili per l’acquisizione di beni o servizi all’interno di una  piattaforma DLT .

I token di utilità non sono nella lista dei beni capitali pertanto in caso di trasferimento non scatta la tassazione sul reddito da plusvalenza.

 

In caso di residente non dom a Malta,

sono pertanto tassabili le operazioni che sono state effettuate a Malta e relative plusvalenze prodotte, ricevute o non ricevute a Malta, riferite solo ai security tokens e non agli utility tokens o alla moneta elettronica.

 

Il capital gain (non il reddito da plusvalenza) prodotto al di fuori di Malta non sarà soggetto a imposta a Malta anche se rimesso a Malta, sulla base di quanto spiegato sopra sulla tassazione territoriale e sulla remittance basis in vigore  nell’isola.

 

Invece il reddito derivante dalle suddette operazioni, se prodotto a Malta è soggetto a tassazione, indipendentemente da dove viene ricevuto, e se prodotto fuori Malta è soggetto all’imposta maltese solo se e nella misura in cui è ricevuto a Malta.

 

Malta ha introdotto dal 2019, in sostituzione della totale esenzione per i residenti non domiciliati, una tassazione di 5.000 euro per i redditi esteri, ovvero non prodotti a Malta, qualora gli stessi superino i 35.000 euro.

 

 

Inoltre Malta ha introdotto dal 2014 uno schema detto Residence Programme per i cittadini dell’ EU, SEE e della Svizzera per  la concessione al richiedente di uno status fiscale speciale che consente di pagare le tasse al 15% sul reddito di fonte estera percepito a Malta , con una tassa annuale minima di 15.000 e di 2.500 per ogni accompagnatore a carico.

Il programma richiede oltre ai requisiti necessari per l’ottenimento del permesso di residenza ,quali ulteriori requisiti l’acquisto di una casa con valore minimo di €275.000 e a €220.000 se l’immobile si trova nel Sud di Malta o a Gozo o in alternativa l’affitto al costo annuo minimo di €9.600 a Malta  e €8.750 a Gozo o nel Sud di Malta e il pagamento di fee amministrativi.

Dettagli alla pagina https://www.maltaway.com/high-net-worth-individuals-residence-malta/

 

In modo e con condizioni del tutto similari, a Malta esiste Il Global Residence Program dà diritto ai cittadini non appartenenti all’UE di ottenere un permesso di residenza a Malta, attraverso un investimento minimo in proprietà a Malta.
I richiedenti, una volta ottenuto il permesso di rersidenza in base a questo schema,  possono vivere a Malta in modo stabile e hanno anche il diritto di viaggiare in qualsiasi paese all’interno dell’Area Schengen senza la necessità di alcun visto aggiuntivo

Dettagli alla pagina https://www.maltaway.com/hnwi-global-residence-program/

 

E ora da ultimo Malta vuole lanciare un nuovo schema di residenza ‘’Malta Permanent Residence Program’’ in sostituzione del precedente Malta Residence and Visa Program, volto ad attrarre nel paese investitori stranieri extraeuropei, alla ricerca di un visto che consenta una residenza permanente in un paese Europeo.

Dettagli alla pagina  https://www.maltaway.com/residenza-in-europa-per-non-eu/

 

Ogni persona interessata a candidarsi a questi programmi è tenuta a farlo attraverso un agente registrato approvato o una persona accreditata

Maltaway con i suoi partners sono intermediari autorizzati

Per specifiche categorie di reddito e casi di doppie imposizioni, occorre fare riferimento ai numerosissimi trattati vigenti tra Malta e oltre 70 giurisdizioni

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