Volo in ritardo o cancellato: quali sono i miei diritti?

il

[wpseo_breadcrumb]


 

 

Volo in ritardo o cancellato: quali sono i miei diritti?

 

Volo in ritardo o cancellato: quali sono i miei diritti
Volo in ritardo o cancellato: quali sono i miei diritti?

 

Cosa fare e come ottenere una compensazione in caso di cancellazione o ritardo del volo?

Sei tornato da un viaggio e il tuo volo era in ritardo oppure non sei partito perchè il volo è stato cancellato?

Leggi come fare per far valere i tuoi diritti come passeggero.

REGOLAMENTO EUROPEO PER I DIRITTI DEL PASSEGGERO

La prima cosa da sapere è che esiste una normativa europea (Regolamento CE n. 261/2004)  che ha dettagliato tutti i diritti del passeggero, sia che voli per una vacanza, per un viaggio di lavoro o per motivi personali, spiegando quando e quali sono le modalità per richiedere compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

La normativa non prevede che sia necessario un avvocato ma ci si puo’ rivolgere direttamente alla Compagnia aerea. Ovviamente un professionista conosce le normative per far valere i tuoi diritti come passeggero e sa come formulare le richieste in maniera corretta e questo agevola nell’ottenimento di rimborsi e risarcimenti perchè spesso le Compagnie non rispondono alle richieste oppure adducono scuse non giustificate per non dar corso al risarcimento.

Quando invece si e’ acquistato un pacchetto turistico con ad esempio volo e hotel, magari transfers ed escursioni, conviene rivolgersi direttamente all’agenzia o all’organizzatore del viaggio.

Il Regolamento Europeo però non è applicabile a tutti i voli ma solo se si vola all’interno dell’Unione Europea oppure se si vola da/verso un paese terzo con partenza/destinazione in un aeroporto in Europa e con una compagnia aerea europea.

Il Regolamento specifica a quali paesi europei sia applicabile: ad esempio non si applica all’isola di Man ma si applica ai territori d’oltremare degli Stati membri come Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Saint Martin, e anche alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

Se si vola con compagnie aeree non Europee si hanno minori protezioni in quanto il Regolamento Europeo non è applicabile ma potrebbe comunque essere richiedibile un volo alternativo o un rimborso oppure potrebbe essere applicabile la Convenzione di Montreal che offre una tutela meno diretta e richiede di fornire le prove del danno subito.

In ogni caso bisogna andare a leggere sui siti della Compagnia aerea con cui si è prenotato e verificare quali sono le regole di trasporto specifiche della Compagnia nonchè sapere la legislazione applicata dal paese.

 

PROVE PER FAR VALERE I DIRITTI COME PASSEGGERI

Per richiedere rimborsi o risarcimenti in ogni caso occorre fornire delle prove per far valere i propri diritti: occorre avere la mail con i dati di conferma della prenotazione, tenere la carta di imbarco del volo nonchè fornire le prove della cancellazione o del ritardo del volo ed i disagi o maggiori esborsi subiti. Puo’ essere la mail ricevuta per la cancellazione o le foto al tabellone in aeroporto che segnala il ritardo, così come le prove di ulteriori esborsi necessari come lo scontrino/fattura di un pranzo o di un bus o dell’hotel necessario per un ulteriore pernottamento .

E’ importante anche capire le ragioni della cancellazione o del ritardo perchè possono incidere sulla possibilità di richiedere un risarcimento del danno.

DIRITTI IN CASO DI CANCELLAZIONE VOLO

Quando la compagnia decide di non effettuare il volo già prenotato il regolamento Europeo prevede delle specifiche tutele per il passeggero.

  1. Se la cancellazione viene effettuata 14 giorni prima della data del volo non si ha diritto a forme di risarcimento ma solo al rimborso del costo del biglietto. Ovviamente si parla di cancellazione effettuata dalla Compagnia Aerea mentre il passeggero non puo’ lui deliberatemente cancellare il volo , salvo abbia acquistato un biglietto con tariffa flessibile che consente o una modifica della data o un rimborso oppure in caso di circostanze eccezionali come una grave malattia se riconosciute dalla Compagnia aerea.
  2. Se la cancellazione avviene da 13 giorni prima del volo fino alla data del volo si ha diritto al rimborso o a un volo alternativo, all’assistenza se si è in aeroporto con pasti e bevande durante l’attesa, alla sistemazione in albergo e al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, alla possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via fax o posta elettronica.

Se la compagnia offre dei voli alternativi entro i 13 giorni precedenti che arrivano o partono entro un limitato numero di ore non si ha diritto al risarcimento ulteriore.

Non è consigliabile mentre si è in aeroporto, magari al banco della Compagnia, firmare nulla o accettare offerte che possono annullare i diritti a risarcimenti aggiuntivi.

In caso di cancellazione infatti si puo’ avere anche diritto al risarcimento del danno ovvero una compensazione in denaro già definita dal Regolamento sulla base del principio che il passeggero non è stato avvertito con sufficiente anticipo. L’importo è definito in base alla tratta aerea e alla distanza:

  • 250 euro per le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri;
  • 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  • 600 euro per tutte le altre tratte.

Il risarcimento non è dovuto se il volo è stato annullato per circostanze eccezionali come condizioni meteorologiche avverse, restrizioni del traffico aereo, atti di sabotaggio, instabilità politica e atti di terrorismo.

DIRITTI IN CASO DI RITARDO DEL VOLO

 

In caso di ritardo del volo si puo’ avere diritto ad una assistenza a terra per le tratte brevi per attese di 2 o più ore con bevande e snack , all’accesso alla posta elettronica o fax o due telefonate, per tratte medie se l’attesa è di 3 o piu’ ore e per le tratte lunghe se l’attesa è di 4 o piu’ ore.

Se il ritardo è superiore alle 5 ore si puo’ decidere di recedere dal volo ed ottenere il rimborso oppure trovare una soluzione alternativa accettabile per il passeggero.

Se la partenza è rinviata al giorno successivo la Compagnia aerea deve farsi carico del pernottamento in hotel e del trasferimento all’hotel e di nuovo in aeroporto.

Un ritardo all’arrivo di almeno tre ore conferisce gli stessi diritti di una cancellazione in termini
di compensazione pecuniaria
 determinata, come abbiamo visto sopra in base alla distanza del volo, tra i 250 e i 600 euro.

 

Per richiedere le compensazioni dovute bisogna fare un reclamo scritto alla compagnia aerea allegando la necessaria documentazione.

UNA SINTESI ATTRAVERSO SCHEMI SEMPLICI PER CAPIRE I NOSTRI DIRITTI COME PASSEGGERI